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diritto civile e diritto di famiglia

Lo studio dell’Avvocato Giuliana Moscatelli svolge attività di consulenza ed assistenza legale di DIRITTO CIVILE  (con particolare riferimento al diritto di famiglia) sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Lo studio offre ai propri Clienti la possibilità di essere comunque assistiti in ogni settore, anche al di fuori di quelli di propria specializzazione, avvalendosi della collaborazione di altri professionisti in materia penale, amministrativa, notarile e fiscale.

L'Avvocato Giualiana Moscatelli è vicepresidente della sezione Toscana, sede di Firenze

cosa facciamo

competenze

L’Avv. Giuliana Moscatelli vanta un’esperienza ultraventennale con competenza e formazione specifica nelle vicende familiari (separazioni, divorzi, convivenze, figli ecc…) per le quali offre costante attenzione e continuo aggiornamento professionale.

Lo studio legale Moscatelli si occupa anche delle altre materie del diritto civile (successioni, proprietà e altri diritti reali, locazioni, contrattualistica, risarcimento danni, recupero crediti ecc…) ed offre ai propri Clienti la possibilità di essere comunque assistiti in ogni settore, anche al di fuori delle proprie specializzazioni, avvalendosi della collaborazione di altri professionisti in materia penale, amministrativa, notarile e fiscale

progetto cammino

camera minorile

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni è un’associazione di avvocati che si occupano prevalentemente di diritto minorile e di famiglia. Si è costituita il 21 gennaio 1999: è stata la prima a costituirsi tra le Camere Minorili
risoluzioni

negoziazione assistita

La negoziazione assistita costituisce uno degli strumenti alternativi alla giurisdizione (A.D.R. Alternative Dispute Resolution) più efficaci per la risoluzione delle controversie ivi comprese quelle inerenti la separazione e il divorzio (obbligatoria per il caso di richiesta di pagamento di somme inferiori ad Euro 50.000,00, nonché in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti)

le nostre recensioni

cosa dicono di noi

"L'avvocato Moscatelli è molto professionale e competente. Gentile e affidabile mi ha aiutato molto con i problemi che ho avuto consigliandomi sempre ottimamente nelle scelte riguardanti la mia situazione. Lo studio rinnovato da poco molto bello e accogliente.."
ELETTRA NISTRI
"Seria e professionale, la dr.ssa Moscatelli ha seguito il mio caso con impegno e meritando tutta la mia fiducia.."
ILARIA MARIOTTI
"Massima competenza all'avanguardia, professionalità, puntualità, affidabilità e disponibilità. La migliore assistenza legale che potessi sperare di avere.."
LEDA SPAGNUOLO
"Professionale e sempre disponibile per qualsiasi consulto."
MAURA SEVERINO

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faq

Siamo a tua disposizione per rispondere a qualsiasi tipo di domanda. Per facilitarti qui trovi le domande più comuni con le relative risposte.

Sì, la politica dello Studio Legale Moscatelli è il ricevimento solo su appuntamento proprio al fine di garantire al Cliente la massima privacy, uno spazio e un tempo riservati in modo esclusivo nonché l’attenzione necessaria ad esaminare ogni questione che sarà sottoposta. Eventuali urgenze saranno in ogni caso opportunamente valutate e gestite di volta in volta.

Lo Studio Legale Moscatelli si occupa di diritto civile. In particolare lo studio è specializzato nelle seguenti materie: 

DIRITTO DI FAMIGLIA. Separazioni consensuali e giudiziali; divorzi congiunti e giudiziali; modifica condizioni di separazione e divorzio; negoziazioni assistite per separazioni, divorzi e modifica condizioni; consulenza crisi familiare; accordi e gestione crisi famiglie di fatto; diritto minorile (tutela figli naturali, esercizio/limitazione/decadenza della responsabilità genitoriale, affidamento minori, tutela davanti al Tribunale dei minorenni, ecc…). 

Nonché nelle seguenti ulteriori rami del diritto civile: 

CONTRATTUALISTICA. (Consulenza e assistenza nella redazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti di locazione, comodato, appalto, compravendita, ecc….) 

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE ed EXTRACONTRATTUALE (risarcimento danni) 

SUCCESSIONI, PROPRIETA’ e POSSESSO, RECUPERO CREDITI DIRITTO ASSICURATIVO. 

Lo studio offre comunque al Cliente una tutela legale completa anche nei settori al fuori di quelli di propria specializzazione, avvalendosi della collaborazione di professionisti esperti in ambito giuslavoristico, penale e notarile.

I documenti da depositare obbligatoriamente sia nella separazione che nel divorzio sono: I documenti fiscali (CUD e/o mod. 730) dell’ultimo triennio; Il certificato contestuale (cittadinanza – residenza – stato di famiglia) da richiedere all’anagrafe del Comune di residenza (il certificato va richiesto ad USO SEPARAZIONE/DIVORZIO per avere l’esenzione dal bollo) L’estratto dell’atto di matrimonio (per la separazione) ed anche il certificato di matrimonio (solo nel caso del divorzio) da richiedere al Comune ove risulta iscritto o trascritto il matrimonio.
I trasferimenti immobiliari in occasione di separazione e divorzio sono costituiti da tutti gli atti mediante i quali la proprietà o un altro diritto reale su cosa altrui viene trasferito (o costituito) da un coniuge a favore dell’altro o a favore dei figli, allo scopo di regolamentare i rapporti patrimoniali in occasione di una crisi matrimoniale. Situazione spesso ricorrente dato che in moltissime occasioni i coniugi sono comproprietari della casa familiare.
Il vantaggio di eseguire tali operazioni immobiliari all’interno della separazione e del divorzio è la totale esenzione fiscale dell’atto, ossia l’affare sarà esente da ogni imposta e tassa connessa al trasferimento.
Finché la causa è pendente, il carico delle spese deve essere anticipato da ciascuna delle parti, e solo al momento della definizione della pretesa giuridica le spese saranno liquidate nel loro ammontare. In tale occasione il Giudicante può decidere: di porre le spese anticipate durante il processo a carico della parte soccombente (principio della soccombenza – art. 91 c.p.c. “il giudice condanna la parte che ha perso la causa al pagamento delle spese legali, che liquida in sentenza”.; oppure che ciascuna parte tenga a suo carico le spese legali sostenute (principio della compensazione – art. 92 comma 2 e 3 – “il giudice può dunque decidere di compensare le spese tra le parti quando vi è soccombenza reciproca, quando la questione trattata è assolutamente nuova, o vi è mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti, oppure infine nel caso di conciliazione della causa.) L’art. 96 c.p.c. si occupa poi dei casi di responsabilità aggravata, in cui oltre alla condanna alle spese il giudice può disporre a carico del soccombente anche il risarcimento del danno per aver agito o resistito in giudizio in mala fede o in caso di colpa grave.

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